Il decreto-legge per l’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore. Tra le misure introdotte, è previsto l’obbligo di applicare il prezzo calmierato ai test antigenici rapidi per tutte le farmacie che li somministrino. La normativa si applica anche a tutte le strutture sanitarie convenzionate, accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. A differenza, dunque, del Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 5 agosto con il Ministero della Salute e il Commissario straordinario all’emergenza, che prevedeva l’adesione volontaria delle farmacie all’adozione di prezzi calmierati, ora, precisa Federfarma, tutte le farmacie che effettuano tamponi antigenici rapidi devono aderire alle modalità e ai prezzi definiti dal decreto. In caso contrario, non possono effettuare i test.

I nuovi obblighi riguardanti le modalità di effettuazione dei tamponi antigenici rapidi in farmacia sono già in vigore, a partire da mercoledì 22 settembre 2021, e dovranno essere applicati fino al 31 dicembre 2021. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal decreto, Federfarma precisa che le farmacie saranno soggette a sanzioni amministrative. È previsto il pagamento di una somma dai 1.000 ai 10.000 euro e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività della farmacia per una durata non superiore a cinque giorni.

Altra novità introdotta dal decreto concerne la gratuità dei tamponi per i soggetti che non possono vaccinarsi. Le farmacie e le strutture sanitarie che effettuano tamponi antigenici rapidi devono assicurare l’esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi ai soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica. Tale documento di esenzione, si legge nella circolare del Ministero della Salute, potrà essere rilasciato “direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”.

Alla farmacia, in ogni caso, spetta una remunerazione complessiva di 15 euro (IVA esente) per ogni test antigenico rapido eseguito, che si tratti di un cittadino maggiorenne, di età inferiore a 18 anni, oppure che rientri tra i soggetti che non possono vaccinarsi. La differenza di costo incide solo per l’utente: nel caso di somministrazione a favore di cittadini di età uguale o maggiore di 18 anni, il costo per il cittadino è di 15 euro. Nel caso di somministrazione per minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, lo Stato versa 7 euro e il cittadino paga 8 euro. Infine, in caso di soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, i 15 euro sono interamente a carico dello Stato.